Descrizione
Si informa che è in pubblicazione l'elenco delle domande ammesse e non ammesse ed è stato rettificato il modulo di richiesta rimborso spese da rendicontare sulla base delle linee d'indirizzo approvate dalle RAS con D.G.R. n. 23/38 del 13 maggio 2026, con cui sono state aggiornate le modalità e i criteri per la concessione dell'indennità individuando le tipologie di spesa ammissibili e le relative modalità di rendicontazione oltre a precisare alcuni punti:
1. resta confermata la data del 30 aprile di ciascun anno per la presentazione delle istanze ai comuni da parte dei cittadini, e che tale termine è da intendersi ordinatorio, fermo restando che i comuni possono ammettere domande presentate oltre tale data, compatibilmente con le esigenze istruttorie che consentano la trasmissione dei dati alla Regione entro il 30 giugno;
2. la documentazione di spesa relativa all’anno in corso, deve essere presentata dai richiedenti entro il 15 gennaio 2027 al comune di residenza che provvederà alla verifica dell’ammissibilità delle spese sostenute e all’erogazione del beneficio economico, anche in più tranche e nei limiti delle risorse assegnate;
3. sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell’anno nel quale è richiesto il sostegno economico, purché non garantite a carico del Servizio sanitario regionale finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da fibromialgia:
a) acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
b) acquisizione di servizi professionali educativi e di supporto socioassistenziale;
c) spese per attività fisiche adattate, riabilitative, per trattamenti fisioterapici e cure termali, e altri trattamenti (quali ozonoterapia, magnetoterapia, etc.), su indicazione del medico curante o dello specialista;
d) spese per l’acquisto di farmaci prescritti dal medico curante o specialista, farmaci da banco, non garantiti dal Servizio sanitario regionale;
e) spese per l’acquisto di integratori alimentari, prodotti parafarmaceutici o omeopatici e alimenti senza glutine assunti a scopo terapeutico;
f) spese per l’acquisto di ausili, protesi o altri dispositivi utili alla gestione della patologia, prescritti dal medico curante o dallo specialista ove non garantiti dal servizio sanitario regionale;
g) spese per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e test epigenetici correlati alla diagnosi o al monitoraggio della fibromialgia, ove non garantiti dal servizio sanitario regionale;
h) ulteriori spese sanitarie o sociosanitarie per il trattamento e la gestione della fibromialgia, non riconducibili alle tipologie sopra indicate, non garantiti dal servizio sanitario regionale;
i) spese per prestazioni di medicina complementare e integrata, finalizzate al supporto terapeutico e al miglioramento della qualità della vita della persona affetta da fibromialgia, effettuate su indicazione del medico curante o dello specialista, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo agopuntura, fitoterapia, omeopatia, altre pratiche di medicina complementare riconosciute e erogate nell’ambito della disciplina medica, purché non garantite dal Servizio sanitario regionale e debitamente documentate;
j) spese per servizi di consulenza e assistenza amministrativa, finalizzati alla predisposizione della documentazione necessaria alla rendicontazione del beneficio economico, entro il limite massimo di euro 80, per la predisposizione della documentazione inerente alla rendicontazione della IRF.
La documentazione di spesa relativa all’anno di riferimento dell’indennità deve essere presentata al comune di residenza entro il 15 gennaio dell’anno successivo.
Il comune provvede alla verifica dell’ammissibilità delle spese e all’erogazione del beneficio economico anche in più tranche nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione.
La mancata erogazione della prestazione da parte del Servizio sanitario regionale può essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’interessato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, recante l’indicazione della prestazione richiesta e delle motivazioni della mancata fruizione attraverso il sistema pubblico.
Resta a carico del comune la verifica, tramite l’azienda socio-sanitaria locale di riferimento, delle spese non rimborsabili dal Servizio sanitario regionale.
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Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2026, 15:51