Esenzione IMU riferita solo ed esclusivamente alle attività che in questo grave momento hanno dovuto ridurre gli orari lavorativi o chiudere le proprie attività commerciali.
Pubblicato il 4 novembre 2020 • Tributi
Si rende noto che in base al DPCM del 24 ottobre il decreto ristori art. 9 DL.137/2020 conferma e amplia il precedente decreto riferito all’acconto IMU anno 2020 (DL.104/2020 art.78) l’attuale decreto stabilisce l’esenzione anche della seconda rata IMU anno 2020, con scadenza il 16 dicembre.
Sono esenti le seguenti attività:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili della categoria catastale d/2 (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari coincidano con i gestori;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale d in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- agli immobili adibiti a cinema e teatri, purché di categoria catastale d3, nonché alle discoteche, night club e simili, sempre a condizione che gestori e proprietari coincidano.
Si precisa che il gestore deve coincidere con il proprietario.