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REIS 2025 – “Agiudu torrau” - Presentazione domande.

Apertura termini presentazione domande

Data :

30 giugno 2025

REIS 2025 – “Agiudu torrau” - Presentazione domande.
Municipium

Descrizione

La Regione Autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire l’emancipazione, l’autonomia economica e il diritto alla felicità della vita.Per raggiungere queste finalità, la Regione ha istituito il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini (legge regionale 2 agosto 2016, n. 18). Il Reis è disciplinato, oltre che dalla L.R. 18/2016, dalla L.R. del 08.05.2025 n. 12, art. 2, comma 27, dalla delibera della Giunta Regionale numero 30/55 del 5 giugno 2025 di approvazione definitiva della modifica delle Linee Guida REIS per il triennio 2024 - 2026. Il REIS è una misura di contrasto alla povertà che riconosce ai nuclei beneficiari un budget di inclusione che prevede un contributo economico mensile, erogato per 12 mesi, e un progetto di inclusione sociale e lavorativa.

Il REIS è incompatibile con il beneficio dell’Assegno di inclusione (ADI) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85 recante: “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, salvo quanto disposto all’articolo 1.6 delle linee guida in vigore.

Il REIS è compatibile con il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Il REIS è compatibile con l’Assegno Unico Universale (AUU).

Il REIS è compatibile con ogni altra forma di aiuto e supporto erogato a livello nazionale e regionale.

1.1 Requisiti di residenza

Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi.

Non possono accedere al REIS i nuclei che risiedono o sono ospitati presso strutture con costi a totale carico delle Pubbliche Amministrazioni.

In caso di nuclei familiari con componenti presenti nell’Attestazione ISEE ma ospitati presso strutture con costi a totale carico delle Pubbliche Amministrazioni, verrà considerato il nucleo senza il componente effettivamente non convivente con l’elaborazione di una Attestazione ISEE aggiornata priva del medesimo componente. L’attestazione ISEE (e i corrispondenti calcolo ISR e ISRE) potrebbe prevedere la presenza di familiari non conviventi (codice DSU FNC) anche residenti in altri Comuni. In tal caso sarà necessario presentare una unica domanda presso il Comune di residenza del nucleo di provenienza.

1.2 Requisiti di capacità reddituale

I nuclei richiedenti devono avere un’Attestazione ISEE, vigente alla data di presentazione della domanda, su cui verranno verificati i requisiti di ammissibilità.

I nuclei richiedenti devono avere un valore ISRE, come definito ai fini ISEE, non superiore a euro 6.500. L’ISRE è calcolato sulla base della formula ISR (indicatore della situazione reddituale) diviso la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni.

In caso di nuclei in cui siano presenti minori si fa riferimento al valore ISRE definito all’interno dell’Attestazione ISEE minorenni.

In presenza di più ISEE minorenni sarà preso in considerazione il valore del ISR minorenni maggiormente favorevole per il nucleo.

È ammesso il valore ISRE elaborato su Attestazione ISEE corrente.

I nuclei familiari dovranno attestare, in sede di domanda, che la loro capacità reddituale, dopo l’annualità di elaborazione dell’Attestazione ISEE, non ha subito variazioni migliorative a seguito di nuovi introiti da lavoro o da pensione tali da far superare le soglie ISR e ISRE di ammissione.

1.3 Requisiti di disponibilità patrimoniali immobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE (Quadro FC3), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000, calcolato al netto della quota capitale residua del mutuo.

1.4 Requisiti di disponibilità patrimoniali mobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE (al netto delle detrazioni) non superiore a una soglia di euro 8.000.

1.5 Requisiti di disponibilità di beni durevoli

Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione.

Art. 2 – Domanda di ammissione

La domanda di accesso al REIS per l’annualità 2025 deve essere presentata mediante consegna a mano presso l’ ufficio Protocollo del Comune di Marrubiu nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, o in alternativa, può essere inviata all’indirizzo PEC del Comune protocollo@pec.comunemarrubiu.it , o all’indirizzo mail protocollo@comunemarrubiu.it utilizzando il modulo di domanda allegato al presente avviso entro e non oltre il 30 luglio 2025 ;

N.B. Il protocollo vi rilascerà un numero che identifica l’istanza presentata che servirà per individuare la propria posizione all’interno della graduatoria, che, per garantire il rispetto della privacy, verrà pubblicata in forma anonimizzata. Pertanto è importante richiedere il numero di protocollo assegnato.

La domanda di accesso al REIS deve essere preceduta dalla presentazione della domanda di Assegno di inclusione (ADI), nel caso in cui il nucleo richiedente possegga i requisiti di accesso alla Misura nazionale.

All’atto della presentazione della domanda REIS i nuclei con componenti in condizione di disoccupazione, di età compresa tra i 18 e i 60 anni non compiuti, con ISEE non superiore a euro 10.140 dovranno dichiarare, qualora non avessero già fatto la richiesta, di essere a conoscenza che in sede di presa in carico da parte del servizio sociale potrà essere richiesta la domanda di Supporto Formazione Lavoro per i componenti del nucleo rientranti in tale casistica e di dare fin d’ora l’assenso.

In caso di nuclei con componenti di minore età o di età inferiore a 21 anni, la domanda di accesso al REIS è condizionata alla preventiva presentazione della domanda di Assegno Unico Universale (AUU) o all’esserne già beneficiari.

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti auto dichiarati in sede di domanda.

Tutte le istanze, in possesso dei suddetti requisiti, verranno ammesse alla graduatoria.

I nuclei in attesa di esito di ammissione all’ADI verranno collocati in graduatoria con riserva, in attesa del definitivo esito di ammissione alla Misura nazionale.

Per ogni ulteriore informazione:

Sportello Sociale 

Contatti telefonici :0783 8553323 -0783 8553321 -   3477802520 – 3384707901 

 

 

Ultimo aggiornamento: 2 luglio 2025, 08:38

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